REGOLAMENTO ARBITRATO “TRIBUNALE ARBITRALE GIUDIZIARIO EUROPEO”

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 – Regole di procedura

Art. 3 – Regolamento e successive modifiche

Art. 4 – Regole applicabili al merito

Art. 5 – Sede dell’arbitrato

Art. 6 – Lingua dell’arbitrato

Art. 7 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti

Art. 8 – Termini

II. AVVIO DELL’ARBITRATO

Art. 9 – Domanda di Arbitrato

Art. 10 – Memoria di replica

Art. 11 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

Art. 12 – Questioni preliminari ed amministrative

 

III. COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 13 – Numero degli Arbitri

Art. 14 – Nomina dell’Arbitro Unico

Art. 15 – Nomina del Collegio Arbitrale

Art. 16 – Scelta e sostituzione del Collegio Arbitrale

Art. 17 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti

Art. 18 – Nomina e accettazione degli Arbitri

Art. 19 – Ricusazione degli Arbitri

Art. 20 – Sostituzione degli Arbitri

Art. 21 – Costituzione del Collegio Arbitrale

Art. 22 – Poteri del Tribunale Arbitrale

Art. 23 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale

Art. 24 – Interpretazione delle norme

IV. IL PROCEDIMENTO

Art. 25 – Incontro preliminare

Art. 26 – Programmazione e luogo delle udienze

Art. 27 – Le udienze

Art. 28 – Istruzione probatoria

Art. 29 – Consulenza tecnica

Art. 30 – Domande nuove

Art. 31 – Intervento volontario

Art. 32 – Precisazione delle conclusioni

Art. 33 – Transazione e rinuncia agli atti

Art. 34 – Rinuncia alla fase istruttoria

 

V. IL LODO

Art. 35 – Emissione del lodo

Art. 36 – Deliberazione del lodo

Art. 37 – Forma e contenuto del lodo

Art. 38 – Deposito e comunicazione del lodo

Art. 39 – Lodo parziale e lodo non definitivo

Art. 40 – Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

 

VI. LE SPESE

Art. 41 – Spese

 

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Riservatezza e privacy

Art. 45 – Esclusione di responsabilità

I . DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento

(a) Il Regolamento del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo disciplina gli Arbitrati amministrati dal T.A.G.E. Le Parti aderiscono al Regolamento ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale (“Arbitrato”).

(b) Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento al Regolamento, le Parti abbiano comunque deferito la controversia al T.A.G.E.

(c) In mancanza di una convenzione di arbitrato tra le Parti, oppure in assenza di specifico riferimento al T.A.G.E, la Parte che intenda comunque avviare una procedura arbitrale innanzi al T.A.G.E. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, formulando la proposta di arbitrato. In caso di rifiuto della controparte ovvero di mancato deposito della relativa memoria di replica, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della domanda con la formulazione della proposta (o il diverso termine eventualmente indicato dalla Parte istante) il T.A.G.E. informa le Parti che l’arbitrato non può avere luogo.

(d) Con il termine “Parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti dell’Arbitrato e i loro consulenti legali o rappresentanti.

(e) Con il termine “Tribunale Arbitrale” si intende l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.

 

Art. 2 Regole di procedura

(a) L’Arbitrato è disciplinato dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in via subordinata dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti; in via ulteriormente subordinata dalle regole disposte dal Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo.

(b) In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale contenute nel codice di procedura civile.

(c) Nello svolgimento dell’Arbitrato vigono in ogni caso i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

 

Art. 3 Regolamento e successive modifiche

(a) il T.A.G.E. si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso.

(b) A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d’inizio dello stesso.

 

Art. 4 Regole applicabili al merito

(a) A meno che le Parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità, la controversia è decisa dal Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo secondo diritto.

(b) Il Tribunale Arbitrale decide in base alla legge scelta dalle Parti nella convenzione arbitrale ovvero quella indicata dalle stesse, successivamente, sino alla costituzione del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico. Diversamente, il Tribunale Arbitrale determina la legge con cui il rapporto è più strettamente collegato.

(c) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio applicabili alla controversia.

 

Art. 5 Sede dell’arbitrato

(a) La sede dell’Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione di arbitrato. In mancanza, la sede dell’arbitrato si intende presso una delle sedi italiane del T.A.G.E. territorialmente competenti.

(b) Il T.A.G.E., sentite le Parti, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in un luogo diverso dalla sede dell’Arbitrato. Ai fini della determinazione di tale sede del T.A.G.E. tiene conto, tra l’altro, dell’oggetto e natura della controversia, delle esigenze delle Parti e dei testimoni.

 

Art. 6 Lingua dell’arbitrato

(a) La lingua dell’Arbitrato è stabilita dalle Parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Collegio Arbitrale o la nomina dell’Arbitro Unico.

(b) In mancanza di accordo, la lingua dell’Arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo, che stabilisce inoltre in che lingua devono essere redatti gli atti che si rendessero necessari anteriormente alla determinazione delle Parti.

(c) Il Consiglio Direttivo del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.

 

Art. 7 Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti

(a) Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, ovvero inviarli in formato elettronico secondo le modalità previste di seguito, presso la sede del T.A.G.E. in originale per ciascuna Parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri. La Segreteria Generale del T.A.G.E. stabilisce il numero di copie necessario nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Segreteria Generale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Italiano, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.

(b) Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal T.A.G.E. ed agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle Parti ovvero, a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

(c) Il Collegio Arbitrale o l’Arbitro Unico deve depositare presso la Segreteria Generale Nazionale una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

(d) La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se notificata prima della scadenza dello stesso.

 

Art. 8 Termini

(a) I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo non sono a pena di decadenza, a meno che detta decadenza non sia espressamente prevista dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento.

(b) il T.A.G.E. può prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti.

(c) Il decorso dei termini è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre.

(d) Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

II. AVVIO DELL’ARBITRATO

Art. 9 ‐ Domanda di Arbitrato

(a) La Parte istante deve depositare presso la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. o in una delle delegazioni presenti sul territorio nazionale (anche inviandola tramite raccomandata a. r.) la domanda di Arbitrato compilandola necessariamente in modo da contenere i requisiti minimi contenuti negli appositi moduli fac – simile predisposti dal T.A.G.E. scegliendo a seconda se l’arbitrato è previsto da una clausola o se viene iniziato anche senza la previsione di una clausola, con la formulazione della proposta di arbitrato. La domanda è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.

(b) il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data del deposito.

(c) Ove dovesse sussistere l’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, il T.A.G.I. provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

(d) La data di inizio dell’Arbitrato decorre dal deposito della domanda.

(e) Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, il T.A.G.E. dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e, in conformità all’articolo 27, la Segreteria Generale del T.A.G.E., fissa e notifica la data della prima udienza.

 

Art. 10 ‐ Memoria di replica

(a) Il convenuto può depositare presso la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. (anche inviandola a mezzo raccomandata a. r.) una memoria di replica che almeno contenga i medesimi requisiti minimi della domanda iniziale. Ovverossia:

1. il nome e il domicilio del convenuto;

2. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;

3. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;

4. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;

5. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;

6. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;

7. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;

8. la memoria di replica deve essere sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.

(b) La memoria di replica deve pervenire presso la Segreteria Generale Nazionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato. Tale termine può essere prorogato dal T.A.G.E. per giustificati motivi.

(c) Il T.A.G.E. trasmette la memoria di replica alla parte istante entro quindici giorni lavorativi successivi alla data del deposito.5

 

Art. 11 ‐ Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

(a) Il convenuto, unitamente alla memoria di replica, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore.

(b) Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di replica. Tale termine può essere prorogato dal T.A.G.E. per giustificati motivi.

Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo notifica la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

(c) Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica.

(d) Ove dovesse sussistere l’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, il T.A.G.E. provvede a trasmettere la domanda anche al registro delle imprese competente.

 

Art. 12 ‐ Questioni preliminari ed amministrative

(a) il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo ha facoltà di convocare le Parti, e le Parti di richiedere, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura.

(b) Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’accordo tra le Parti, il T.A.G.E. può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico lodo.

(c) In caso di riunione di più Arbitrati, il T.A.G.E. tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.

(d) Nelle controversie societarie, in caso di pluralità di impugnazioni avverso una stessa delibera, il Tribunale Arbitrale Giudiziario Italiano, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

(e) Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Collegio Arbitrale, il Consiglio Direttivo del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato. Se il Consiglio di Presidenza dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico al riguardo.

(f) L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.

III. IL TRIBUNALE ARBITRALE GIUDIZIARIO ITALIANOArt. 13 Numero degli Arbitri

(a) L’Arbitrato è condotto da un Arbitro Unico fatto salvo il diverso accordo delle Parti.

(b) Salvo quanto diversamente previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il Collegio è composto da tre a cinque membri.

(c) Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 14 Nomina dell’Arbitro Unico

(a) L’Arbitro Unico è nominato secondo il presente regolamento dal Consiglio Direttivo o dal Presidente Nazionale.

Art. 15 Nomina del Collegio Arbitrale

(a) Salvo quanto diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:6

(I) ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato dalla Segreteria Generale Nazionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Italiano, l’Arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente Nazionale del T.A.G.E.

(II) Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati dalle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato dal T.A.G.E., il Presidente viene nominato secondo le modalità di cui all’articolo 17. Se le Parti e gli altri Arbitri acconsentono, il Presidente può, individualmente, decidere le questioni burocratiche e procedurali.

Art. 16 Scelta e sostituzione del Collegio Arbitrale / Arbitro Unico

(a) In tutti i casi in cui le parti non vi provvedano la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.I. agevola la nomina e la tempestiva composizione del Collegio Arbitrale .

(b) Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta di un Arbitro entro il termine previsto dalla convenzione Arbitrale o in quello stabilito dal T.A.G.E., quest’ultima, tramite il Presidente Nazionale o in alcuni casi il Consiglio Direttivo, nomina l’Arbitro o gli Arbitri necessari per comporre il Collegio Arbitrale, dove può partecipare per eventuali casi, il Presidente Nazionale o i membri del Consiglio di Presidenza.

(c) In caso di più Parti, tutti i soggetti a cui sia imputabile un comune centro di interessi nell’ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell’Arbitro. La sussistenza di un comune centro di interessi è valutata dal T.A.G.E. tenuto conto, tra l’altro, della circostanza che tali soggetti siano o meno rappresentati dallo stesso difensore e delle loro posizioni.

(d) Se l’Arbitrato è disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, il T.A.G.E. provvede a dette nomine.

Art. 17 Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti

In caso di arbitrato con più di due Parti ‐ ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla nomina del Collegio Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento, il Consiglio Direttivo del T.A.G.E. o il Presidente Nazionale stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.

Art. 18 Nomina e accettazione degli Arbitri

(a) La Segreteria Generale Nazionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo comunica all’Arbitro l’avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l’Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Generale del T.A.G.E. una dichiarazione con la quale accetta la nomina, di aver letto ed accettato a svolgere l’arbitrato secondo il Regolamento e la dichiarazione di indipendenza.

(b) Con riferimento alla dichiarazione di indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

(l) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;

(ll) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;

(lll) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere; 7

(c) la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.

(d) Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l’Arbitro è confermato dal T.A.G.E. se:

(l) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza precisazioni;

(ll) le Parti non hanno sollevato osservazioni.

(e) In ogni altro caso, il T.A.G.E. decide ai fini della conferma dell’Arbitro.

(f) La dichiarazione di indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta del T.A.G.E.

(g) Salvo casi eccezionali e la diversa volontà delle parti, non possono essere nominati Arbitri coloro che hanno già effettuato il procedimento di conciliazione con le parti.

Art. 19 ‐ Ricusazione degli Arbitri

(a) Ciascuna Parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l’indipendenza o imparzialità degli stessi.

(b) L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

(c) L’istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti del T.A.G.E. che stabilisce il termine per l’invio di eventuali osservazioni.

(d) Le altri Parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

(e) Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo del T.A.G.E. sentito l’Arbitro ricusato.

Art. 20 ‐ Sostituzione degli Arbitri

(a) L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:

(l) l’Arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;

(ll) l’Arbitro non è confermato;

(lll) Il T.A.G.E. accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;

(lV) Il T.A.G.E. rimuove l’Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;

(V) l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio incarico per infermità o per altro grave motivo.

(b) Il Consiglio Direttivo sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).

(c) Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se L’Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale oppure l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente Nazionale del T.A.G.E.

(d) Il T.A.G.E. determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.

(e) In caso di sostituzione, il nuovo Collegio Arbitrale o dell’Arbitro Unico può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l’emissione del lodo.

Art. 21 Costituzione del Collegio Arbitrale

(a) Il T.A.G.E. trasmette agli Arbitri nominati gli atti introduttivi, con i documenti allegati.

(b) Gli Arbitri si costituiscono in Collegio Arbitrale entro cinque giorni dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato dal T.A.G.E. per giustificato motivo.

(c) La costituzione del Collegio Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato, e detta le modalità e i termini di svolgimento del procedimento.

(d) In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione del Collegio Arbitrale, il T.A.G.E. trasmette al nuovo Collegio Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Art. 22 Poteri del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo

(a)Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europe può emettere provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nei limiti consentiti dalle norme applicabili.

La Parte che, prima dell’inizio dell’Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall’autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia al Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E., che ne informa prontamente il Collegio Arbitrale e, se del caso, l’altra Parte.

(b) In caso di litispendenza, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario tranne nell’ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.

(c) Il Tribunale Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la rappresentanza o l’assistenza delle Parti.

Art. 23 – Ordinanze del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico

(a) Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al lodo arbitrale, il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico decide con ordinanza.

(b) Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza in caso di Collegio Arbitrale. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.

(c) Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente o dall’Arbitro Unico.

(d) Le ordinanze del Collegio Arbitrale o dall’Arbitro Unico sono revocabili.

(e) Se l’ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

Art. 24 – Interpretazione delle norme

(a) Successivamente alla propria costituzione il Collegio Arbitrale o alla nomina dell’Arbitro Unico è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicabilità del presente Regolamento. La decisione del Collegio Arbitrale o dell’Arbitro Unico è definitiva.

(b) Qualsiasi questione inerente l’applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta al T.A.G.E., è risolta dal Consiglio Direttivo del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo in conformità alle proprie procedure amministrative.

(c) Le controversie riguardanti l’arbitrabilità della controversia, comprese quelle aventi ad oggetto l’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’applicabilità della convenzione di arbitrato, sono rimesse alla decisione del Presidente o dal Consiglio Direttivo del T.A.G.E.

IV. IL PROCEDIMENTO

Art. 25 – Le udienze

(a) Le udienze sono fissate dalla Segreteria Generale Nazionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo e comunicate alle Parti con congruo preavviso.

(b) Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

(c) Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso di irregolarità nella convocazione, la Segreteria Generale Nazionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo provvede a una nuova convocazione.

(d) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. Il Collegio Arbitrale o l’Arbitro Unico può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Art. 26 – Istruzione probatoria

(a) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico può disporre l’interrogatorio delle Parti e assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova nel rispetto delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

(b) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

(c) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico può delegare per procedere all’assunzione delle prove ammesse.

(d) Ove il Collegio Arbitrale o l’Arbitro Unico disponga un ordine di comparizione di un testimone, la Parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’Arbitrato e cura le successive incombenze.

(e) L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla Parte più diligente presso la Segreteria Generale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo che ne cura la trasmissione alle altre Parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

(f) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della controversia e di ogni altra circostanza, può disporre l’assunzione anticipata delle testimonianze chiedendo al testimone di fornire, nel termine stabilito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Art. 27 – Consulenza tecnica

(a) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione alla Segreteria Generale Nazionale.

(b) Il consulente tecnico d’ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.

(c) Il consulente tecnico d’ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.

(d) In mancanza di nomina di consulenti tecnici d’ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte in presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 28 – Domande nuove

(a) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico decide in merito alle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:

(l) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e il Collegio Arbitrale o l’Arbitro Unico non rifiuta espressamente la decisione;

(ll) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale.

(b) In ogni caso, il Collegio Arbitrale o l’Arbitro Unico consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.

Art. 29 – Intervento volontario

(a) In caso di intervento volontario del terzo, quest’ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. un atto di intervento avente il contenuto di cui all’art. 9 del presente Regolamento.

(b) La Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. trasmette l’atto di intervento alle Parti e al Collegio Arbitrale o Arbitro Unico.

Qualora la domanda proposta con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, il Consiglio Direttivo del T.A.G.E. assegna alle Parti ed al Collegio Arbitrale o Giudice Unico un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e del Collegio Arbitrale o dell’Arbitro Unico entro il termine fissato, il Consiglio Direttivo del T.A.G.E. dichiara l’improcedibilità dell’intervento del terzo.

(c) Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre la domanda di cui alla lettera (a) che precede deve depositare presso la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. un atto avente il contenuto di cui all’art.9 del presente Regolamento. La Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. trasmette l’atto di intervento alle Parti e al Collegio Arbitrale e/o Arbitro Unico.

Art. 30 – Precisazione delle conclusioni

(a) Quando il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.

(b) Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un’udienza di discussione finale.

(c) Successivamente all’invito del Collegio Arbitrale o dell’Arbitro Unico a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

(d) I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo ritenga di decidere con lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.

Art. 31 – Transazione e rinuncia agli atti

Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando il Collegio Arbitrale o l’Arbitro Unico dall’obbligo di emettere il lodo.

Art. 32 – Rinuncia alla fase istruttoria

(a) Le Parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere al Collegio Arbitrale o all’Arbitro Unico di decidere sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le Parti.

(b) Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l’opportunità di ascoltarle e contro‐interrogare i testimoni. Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di contro‐interrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.

(c) In qualsiasi momento prima dell’emissione del Lodo, il Tribunale Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle Parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l’emissione del Lodo Arbitrale come previsti dal presente Regolamento, si intendono automaticamente prorogati sino a quando il Tribunale Arbitrale non dichiari conclusa l’udienza stessa.

V. IL LODO

Art. 33 – Emissione del lodo

(a) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico deve emettere il Lodo Arbitrale definitivo entro trenta giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria (o dall’ultima udienza) o, nel caso in cui vi sia stata rinuncia alla fase istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. di tutta la documentazione prodotta dalle Parti e in ogni caso entro 240 giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

(b) I termini previsti dalla precedente lettera (a), oltre che per volontà delle parti, possono essere prorogati per giustificato motivo dal Presidente Nazionale o dal Consiglio Direttivo del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo e possono essere sospesi nei casi espressamente previsti dal Regolamento e in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 34 – Deliberazione del lodo

Il Lodo è deliberato dal Collegio Arbitrale a maggioranza dei voti o dall’Arbitro Unico.

La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.

Art. 35 – Forma e contenuto del lodo

(a) Il lodo è redatto per iscritto e contiene, ai sensi dell’art. 823 del c.p.c.

(l) l’indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;

(ll) l’indicazione della convenzione di Arbitrato;

(lll) l’indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;

(lV) l’indicazione della sede dell’arbitrato;

(V) l’indicazione delle domande proposte dalle Parti;

(VI) le conclusioni delle parti;

(VlI) l’esposizione dei motivi della decisione;

(VlIl) il dispositivo;

(IX) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Direttivo Nazionale del T.A.G.E. e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti;

(X) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

(b) Il Lodo è sottoscritto da tutti i membri del Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi, in caso di Arbitro Unico da lui stesso. In tale ultimo caso, nel Lodo viene dato atto dell’impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.

(c) Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 36 – Deposito e comunicazione del lodo

(a) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico deposita il Lodo presso la Segreteria Generale Nazionale. in tanti originali quante sono le Parti più una copia.

(b) La Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro venti

(5) giorni dalla data del deposito.

Art. 37 – Lodo parziale e lodo non definitivo

(a)Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico emette un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.

(b) Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

(c) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

(d) Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico di richiedere una proroga al Consiglio di Presidenza del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo.

(e) Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il Lodo definitivo. Il Lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il Lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti

Art. 38- Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

(a) E’ ammessa la possibilità di correzione del Lodo.

(b) L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. che la trasmette al Collegio Arbitrale o Arbitro Unico. Il Collegio Arbitrale o Arbitro Unico decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di correzione.

(c) In caso di richiesta da parte del Presidente Nazionale o dal Consiglio Direttivo del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo di verifica del lodo prima della sottoscrizione, il T.A.G.E. può segnalare al Collegio Arbitrale o Arbitro Unico, l’eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla legge.

VI. LE SPESE

Art. 39 – Spese

(a) Ciascuna Parte dovrà corrispondere la propria quota pro-rata delle competenze e delle spese del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo così come indicate nel tariffario in vigore alla data di inizio dell’Arbitrato, tranne il caso in cui le Parti concordino una diversa ripartizione di oneri e spese. L’accordo del T.A.G.E. per la fornitura dei propri servizi è stipulato con la Parte e con il suo consulente legale, o qualunque altro rappresentante della Parte nell’ambito dell’Arbitrato. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.

(b) La Segreteria Generale Nazionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo richiede che le Parti corrispondano una somma pro-quota delle spese per l’Arbitrato precedentemente alla prima udienza, e ha la facoltà di precludere alla Parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze. La Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.

(c) Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese e i costi della procedura arbitrale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Italiano. Nel caso in cui una Parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella ad essa spettante in relazione agli oneri, onorari e spese effettivamente dovuti, il Tribunale Arbitrale potrà disporre con il lodo il pagamento di tali importi alle Parti debitrici.

(d) In caso di mancato pagamento di una Parte dell’importo dovuto, la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. può richiederlo all’altra Parte e fissare un termine per il pagamento.

(e) I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:

1. onorari della Camera Arbitrale;

2. onorari del Tribunale Arbitrale;

3. onorari dei consulenti tecnici d’ufficio;

4. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli Arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio.

Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo Nazionale del T.A.G.E. può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

(f). Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento (allegato II) che sono parti integranti dello stesso. Possono essere determinati onorari del T.A.G.E. inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari del T.A.G.E. sono indicate nell’Allegato III del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.

(g). Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico il Consiglio Direttivo del T.A.G.E. tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.

(h). Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

(i). I rimborsi spese degli Arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

(l). Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Generale Nazionale del T.A.G.E. può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione nel caso del Collegio Arbitrale o dell’Arbitro Unico e della omogeneità degli interessi delle parti.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Riservatezza e privacy

Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo rispetta la natura confidenziale del procedimento e del Lodo Arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.

Art. 41 – Esclusione di responsabilità

E’ esclusa qualsiasi responsabilità in capo al Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento dell’Arbitrato in virtù del presente Regolamento.